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Sez. L, Sentenza n. 2228 del 28/02/2000 (Rv. 534482 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Attività lavorativa prestata dal socio di una cooperativa a favore della società - Svolgimento nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato - Ammissibilità - Condizioni - Accertamento - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2000-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534482-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO

La qualità di socio di una cooperativa non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra la cooperativa e il socio, purché la prestazione lavorativa non sia conferita alla società per patto contrattuale e a tale conferimento non sia connessa una pattuizione di partecipazione alle decisioni della società ed una quota di partecipazione agli utili. Ai fini del relativo accertamento - che è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logico - giuridici - assumono valore decisivo l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa in modo continuativo e sistematico e l'esercizio di una costante vigilanza del datore di lavoro sull'operato del lavoratore in quanto, tali elementi, rappresentano i connotati esclusivi e peculiari della subordinazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)