Sez. 3, Ordinanza n. 22486 del 22/10/2009 (Rv. 609895 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Ordinanza di sospensione dell'esecuzione - Reclamo al tribunale - Accoglimento - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., contro l'ordinanza con cui il tribunale, ai sensi dell'art. 624, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), del d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005 e poi modificato dall'art. 18 della legge n. 52 del 2006, accolga il reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione adottata dal giudice dell'esecuzione (nella specie, immobiliare) a seguito di un'opposizione all'esecuzione, trattandosi di provvedimento di natura cautelare e provvisoria e, perciò, privo di natura definitiva e decisoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)