Sez. 3, Ordinanza n. 22488 del 22/10/2009 (Rv. 610188 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo disposta dal giudice dell'esecuzione ex art. 624 cod. proc. civ. - Reclamo al tribunale ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. - Ordinanza di rigetto - Ricorso per cassazione ex art.111, settimo comma, Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione, ex art.111, settimo comma, Cost., contro l'ordinanza con cui il tribunale, ai sensi dell'art.624, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3 lett. e), del d.l. n.35 del 2005, convertito nella legge n.80 del 2005 e poi modificato dall'art.18 della legge n.52 del 2006, respinga il reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, emessa dal giudice dell'esecuzione a seguito dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 cod. proc.civ. trattandosi di provvedimento privo di natura definitiva e decisoria, avente natura cautelare e provvisoria. Il predetto principio si applica tanto nell'ipotesi di sospensione disposta in sede di opposizione all'esecuzione non iniziata, sia quando la sospensione sia disposta ad esecuzione già iniziata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)