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Sez. 3, Sentenza n. 7765 del 14/04/2005 (Rv. 582207 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Vizi del procedimento amministrativo - Deducibilità in cassazione quali vizi "in procedendo" - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582207-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Gli eventuali vizi della fase amministrativa - e non giurisdizionale - del procedimento disciplinare (nel caso di specie, nei confronti di un professionista esercente la professione medico-chirurgica), ove dedotti come motivi di ricorso per cassazione, non possono qualificarsi come "errores in procedendo", di talchè non è consentito alla Corte l'esame diretto degli atti, né a tale fase sono applicabili, in tutto e per tutto, le norme e i principi propri della fase giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 05/04/1950 num. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)