Sez. 3, Sentenza n. 9376 del 11/06/2003 (Rv. 564168 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Fase amministrativa dinanzi al Consiglio dell'Ordine provinciale - Natura - Conseguenze sul procedimento - Modalità di costituzione dell'organo - Sottoscrizione del verbale da parte dei partecipanti alla delibera - Sufficienza.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
A norma dell'art. 38 del d.P.R. 5.4.1950, n. 221, il procedimento disciplinare a carico degli appartenenti all'Ordine dei medici deve svolgersi dinanzi al Consiglio dell'Ordine della provincia, che è organo di natura amministrativa e non giurisdizionale, e come tale è validamente costituito se è presente la metà più uno dei suoi componenti, mentre ai fini della validità della decisione è sufficiente che il verbale che la contiene sia sottoscritto da tutti i componenti del consiglio che hanno partecipato all'adunanza.
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 221 art. 39, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 47, Legge 05/04/1950 num. 221 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)