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Sez. U, Sentenza n. 5072 del 02/04/2003 (Rv. 561725 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Vizi appartenenti al procedimento svoltosi davanti al Consiglio dell'ordine - Denunciabilità per la prima volta dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561725-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, i vizi derivanti dalla violazione di norme del procedimento svoltosi dinanzi al Consiglio dell'ordine devono essere fatti valere con l'impugnazione della relativa decisione avanti al Consiglio nazionale forense, mentre non possono essere denunciati per la prima volta con il ricorso alle Sezioni Unite.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)