Sez. 1, Sentenza n. 6782 del 30/12/1981 (Rv. 417673 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE GIUDIZIARIA - PROPONIBILITÀ - PRESUPPOSTI - PREVIA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE - FORME - INCLUSIONE NELLA STESSA CITAZIONE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO RISARCITORIO - INAMMISSIBILITÀ.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE GIUDIZIARIA - PROPONIBILITÀ - PRESUPPOSTI - PREVIA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE - FORME - INCLUSIONE NELLA STESSA CITAZIONE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO RISARCITORIO - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'Onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, di richiedere il risarcimento del danno all'assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa Azione giudiziaria - sebbene non rigidamente vincolato, circa la comunicazione di detta richiesta, alla Forma normativamente prevista (lettera raccomandata), essendo ammissibile il ricorso ad Atti equipollenti - tuttavia non può essere adempiuto con la stessa citazione introduttiva del giudizio risarcitorio, neppure subordinando la vocatio in ius all'inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione e fissando l'udienza di comparizione oltre il sessantesimo giorno dalla notifica medesima, sia perché l'art. 22 esige, implicitamente, ma chiaramente, che la richiesta risarcitoria sia effettuata con atto distinto da quello con cui viene esperita l'Azione sia perché la citazione determina di per sè la pendenza della lite in concomitanza con la sua notificazione, sicché, in ogni caso, la lite stessa verrebbe ad essere instaurata prima del decorso del tempo concesso allo assicuratore per evitare, possibilmente, l'insorgenza del giudizio. (Conf 255/81, mass n 410665).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)