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Sez. 1, Sentenza n. 25832 del 05/02/2015 Cc. (dep. 18/06/2015) Rv. 264091 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo ex art. 41 bis ord. pen. - Cumulo di pene - Ricomprensione di pene di reati legittimanti il trattamento differenziato - Avvenuta sospensione della parte di pena riferibile a tali reati per effetto di pendenza di giudizio di revisione - Scioglimento del cumulo per consentire la sospensione del regime differenziato - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264091-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di applicazione del regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis ord. pen., la circostanza che il condannato, detenuto in virtù di un provvedimento di cumulo comprensivo di pene per reati legittimanti il trattamento differenziato e per altri reati, abbia ottenuto la "sospensione" della parte di pena relativa ai primi reati, in ragione della pendenza di un giudizio di revisione, non impone la sospensione del trattamento differenziato, tenuto conto sia delle finalità di ordine e sicurezza che ispirano detto regime, sia del principio di unicità della pena di cui all'art. 76, comma primo, codice penale.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)