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Sez. 1, Sentenza n. 41567 del 18/09/2009 Cc. (dep. 29/10/2009) Rv. 245047 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo ex art. 41 bis ord. pen. - Cumulo di pene - Scioglimento per ritenere espiata quella riferibile a reati legittimanti il regime differenziato - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245047-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Non può essere sciolto il cumulo di pene concorrenti al fine di considerare espiate quelle riferite a reati commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso che impongono la sospensione delle regole di trattamento di cui all'art. 41 bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), dovendosi il condannato considerare detenuto anche per tali reati in virtù del principio di unicità dell'esecuzione della pena.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)