Sez. 1, Sentenza n. 35564 del 11/07/2008 Cc. (dep. 17/09/2008) Rv. 240938 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime di detenzione ex art. 41 bis ord. pen. - Sospensione delle regole del trattamento nei confronti di detenuti per determinati reati - Avvenuta espiazione della parte di pena riferibile a tali reati - Rilevanza ai fini della legittimità del regime di detenzione differenziata - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di applicazione del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 è irrilevante la circostanza che il condannato, detenuto in virtù di un cumulo comprensivo di pene per reati legittimanti l'applicazione del predetto regime e per altri reati, abbia già espiato la parte di pena relativa ai primi reati, tenuto conto non solo del principio di unicità della pena di cui all'art. 76, comma primo, cod. pen., ma anche delle specifiche finalità di ordine e sicurezza del regime differenziato.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)