Sez. 3, Sentenza n. 467 del 18/02/1972 (Rv. 356414 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL CREDITORE ALLA SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE - CESSIONE DEL CREDITO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DOMICILIO DEL CREDITORE ALLA SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE - CESSIONE DEL CREDITO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
La disciplina dell'art 1182, terzo comma, cod civ, per cui l'obbligazione di denaro va adempiuta nel domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, si applica anche all'ipotesi della cessione del credito, sol che sussistano i due presupposti della conoscenza dello spostamento del luogo di pagamento e della Mancanza di aggravio per il debitore. (V 3026'57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)