Sez. 3, Ordinanza n. 14852 del 22/11/2001 (Rv. 550531 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Obbligazioni pecuniarie - Luogo di adempimento - Domicilio del creditore - cessionario al tempo della scadenza dell'obbligazione - Applicabilità - Condizioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO
La disciplina dell'art 1182, terzo comma, cod civ, per cui l'obbligazione di danaro va adempiuta nel domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, si applica anche all'ipotesi della cessione del credito, se sussistono i due presupposti della conoscenza dello spostamento del luogo di pagamento e della mancanza di aggravio per il debitore ceduto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)