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Sez. 1, Sentenza n. 1265 del 07/09/1970 (Rv. 346938 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - COLPA DEI CONIUGI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPORTAMENTO RECIPROCO - OBBLIGO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346938-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - COLPA DEI CONIUGI - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPORTAMENTO RECIPROCO - OBBLIGO - LIMITI.*

In tema di separazione personale dei coniugi, qualora i fatti accertati costituiscono trasgressione a precise norme di condotta, alla cui osservanza ciascun coniuge e in ogni caso tenuto, anche se l'altro, precedentemente o contemporaneamente, sia incorso in qualche manifestazione di insofferenza o abbia tenuto un comportamento ingiurioso, il giudice non e piu obbligato a procedere ad una valutazione comparativa del reciproco comportamento, la quale puo essere legittimamente pretermessa appunto perche i fatti commessi da ognuno dei coniugi sono di per se riprovevoli e gravi, e come tali da doversi ritenere in ogni caso non giustificabili. (V 2675'68, mass n 335217; 2567'68, mass n 335021).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)