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Sez. 3, Sentenza n. 1765 del 19/02/1998 (Rv. 512801 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Provvedimento disciplinare del Consiglio notarile - Impugnazione davanti al Tribunale ex art. 149 legge n. 89 del 1913 - Integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio notarile - Necessità - Omissione - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio notarile in sede giurisdizionale ex art. 151 e segg. legge n. 89 del 1913 - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512801-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

Il Consiglio notarile che ha inflitto ad un notaio una sanzione disciplinare è controinteressato nel procedimento camerale che, a norma dell'art. 149 legge n. 89 del 1913, si instaura davanti al Tribunale in relazione all'impugnazione proposta dal notaio sanzionato, con la conseguenza che il contraddittorio va necessariamente integrato nei confronti del suddetto Consiglio e che, in difetto, sia il procedimento che il relativo provvedimento decisorio sono affetti da nullità, senza che abbia alcun rilievo l'eventuale conoscenza che di detto procedimento il controinteressato possa, in linea di fatto, aver acquisito "aliunde". È invece da escludersi la necessità del contraddittorio in sede giurisdizionale nell'ipotesi di procedimenti disciplinari instaurati dinanzi al Tribunale su istanza del pubblico ministero ai sensi degli artt. 151 e seguenti legge n. 89 del 1913, atteso che in tale caso il Consiglio notarile, non avendo emesso alcun provvedimento disciplinare, non può essere identificato come controinteressato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 149 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)