Sez. 3, Sentenza n. 10024 del 14/10/1997 (Rv. 508863 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Reato colposo - "Pretium doloris" - Capacità patrimoniale dell'obbligato e bisogno del danneggiato (art. 24 legge n. 990 del 1969) - Irrilevanza - Condizione familiare e sociale - Scarsa rilevanza - Ragioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Se il reato è colposo, per risarcire il danno non patrimoniale sono irrilevanti lo stato di bisogno del danneggiato (art. 24, primo comma, legge 990 del 1969), stante la funzione consolatoria del denaro, e ancor più la capacità patrimoniale dell'obbligato, criterio correlato ad una finalità punitiva, mentre sono scarsamente rilevanti le condizioni familiari e sociali, incidenti, invece, in caso di lesione dei diritti all'onore o alla reputazione, all'identità personale o all'immagine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)