Sez. 3, Sentenza n. 1633 del 14/02/2000 (Rv. 533842 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Liquidazione - Condizioni economiche del danneggiante - Rilievo - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Il risarcimento del danno morale assolve alla funzione di assicurare al danneggiato una utilità sostitutiva delle sofferenze patite, e non a quella di punire il responsabile. Ne consegue che la liquidazione del suddetto danno prescinde del tutto dalla considerazione della capacità patrimoniale dell'obbligato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)