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Sez. 3, Sentenza n. 1633 del 14/02/2000 (Rv. 533842 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Liquidazione - Condizioni economiche del danneggiante - Rilievo - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533842-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Il risarcimento del danno morale assolve alla funzione di assicurare al danneggiato una utilità sostitutiva delle sofferenze patite, e non a quella di punire il responsabile. Ne consegue che la liquidazione del suddetto danno prescinde del tutto dalla considerazione della capacità patrimoniale dell'obbligato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)