Sez. 3, Sentenza n. 10022 del 24/06/2003 (Rv. 564523 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Liquidazione - Funzione satisfattoria della sofferenza determinata dall'illecito - Unitarietà del danno - Sussistenza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la liquidazione del danno morale, poiché ha natura satisfattoria della sofferenza determinata dall'illecito, integrante anche reato, va effettuata unitariamente in relazione al singolo fatto illecito (cioè al singolo reato), senza che possa scomporsi in varie voci, in relazione ad esempio ad un danno per inabilità permanente e ad un danno per invalidità temporanea.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)