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Sez. L, Sentenza n. 1564 del 21/02/1985 (Rv. 439544 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO PER IL PERSONALE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA RILEVANZA DEL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L'ASSUNZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE IN CARRIERA.*
Stato
decisa il 1985-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439544-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO PER IL PERSONALE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA RILEVANZA DEL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L'ASSUNZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE IN CARRIERA.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle Disposizioni regolamentari per il personale del Banco di Napoli è incensurabile in Sede di legittimità, se condotta nell'osservanza dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e seguenti cod. civ.) e sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che il possesso del titolo di studio, indispensabilmente richiesto, a norma dell'art. 8 del regolamento del personale del 10 giugno 1961 (poi riportato nell'art. 9 del regolamento del 1975), per l'assunzione in ciascuna categoria dell'organigramma del personale dell'istituto, costituisse condizione necessaria anche per la progressione in carriera, ancorché tale requisito non fosse richiamato dagli artt. 50 del regolamento del 1961 e 49 del regolamento del 1975, e che la disposizione dell'art. 124 di quest'ultimo regolamento - la quale, sanando le situazioni del personale sfornito del titolo di studio ed assunto in deroga alla normativa generale, ne aveva limitato la progressione in carriera fino al grado ottavo, nell'ambito della categoria e del ruolo in cui l'assunzione era stata disposta - fosse applicabile anche ai dipendenti la cui assunzione era stata giustificata dal servizio prestato per almeno dieci anni in una delle sedi estere del Banco). (Conf 2375/84, mass n 434414; (Conf 6506/81, mass n 417351; (Conf 862/78, mass n 390202).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)