Sez. L, Sentenza n. 6506 del 09/12/1981 (Rv. 417351 - 01)
ENTI PUBBLICI - POTERE REGOLAMENTARE - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO PER IL PERSONALE - INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELL'INDENNITÀ AGGIUNTIVA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER CAUSA DI MORTE O DI PERMANENTE INABILITÀ DETERMINATA DA MOTIVI DI SALUTE.*
ENTI PUBBLICI - POTERE REGOLAMENTARE - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO PER IL PERSONALE - INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELL'INDENNITÀ AGGIUNTIVA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER CAUSA DI MORTE O DI PERMANENTE INABILITÀ DETERMINATA DA MOTIVI DI SALUTE.*
Non è censurabile in Sede di legittimità se non sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale (art. 1362 e segg. cod. civ.) l'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle Disposizioni del regolamento per il personale del Banco di Napoli (nel testo modificato con delibera del consiglio di amministrazione in data 28 maggio 1971). (nella specie la C.S. ha confermato la decisione del giudice del merito che ha interpretato l'art. 121, sesto comma, del detto regolamento nel senso che l'attribuzione della maggiorazione (nella misura del 10%) dell'indennità aggiuntiva di cessazione dal servizio, prevista in favore dei dipendenti il cui rapporto si risolva a causa di morte o di permanente inabilità determinata da motivi di salute, non è condizionata, nel secondo caso, alla emanazione di un formale provvedimento di collocamento a riposo o di dispensa per riconosciuta permanente Invalidità per ragioni di salute, essendo, invece, sufficiente l'accertamento che la cessazione del rapporto abbia avuto come sua causa effettiva la detta inabilità permanente del dipendente, senza che di per sè rilevi negativamente quale autonoma causa di cessazione la scadenza del periodo massimo di aspettativa per malattia e la conseguente dispensa prevista dallo art. 62 del regolamento con il richiamo all'art. 71 del d.P.R. 10 gennaio 1979 n. 3). (V 1721/79, mass n 398085; (V 5121/77, mass n 388737).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)