diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5761 del 31/10/1981 (Rv. 416462 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - CONTRATTO SOCIALE - FORMA - RAPPORTI TRA SOCI - CONFERIMENTI - IN GENERE - FORMA EX ART. 1350 COD. CIV. - CONDIZIONE - NATURA DEI BENI CONFERITI - NECESSITÀ DELLA FORMA SCRITTA - RIFERIMENTO AL SOLO CONFERIMENTO - ESTENSIONE A TUTTO IL CONTRATTO SOCIALE - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD UN PRELIMINARE D'ACQUISTO DI IMMOBILE DA PARTE DI UN SOCIO.*
Stato
decisa il 1981-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416462-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - CONTRATTO SOCIALE - FORMA - RAPPORTI TRA SOCI - CONFERIMENTI - IN GENERE - FORMA EX ART. 1350 COD. CIV. - CONDIZIONE - NATURA DEI BENI CONFERITI - NECESSITÀ DELLA FORMA SCRITTA - RIFERIMENTO AL SOLO CONFERIMENTO - ESTENSIONE A TUTTO IL CONTRATTO SOCIALE - CONDIZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD UN PRELIMINARE D'ACQUISTO DI IMMOBILE DA PARTE DI UN SOCIO.*

Poiché elemento essenziale del contratto di società è il conferimento dei soci che va a formare il fondo comune, la Forma dell'atto negoziale mediante il quale il conferimento si attua è condizionato dalla "natura dei beni conferiti" e quindi è vincolata all'esistenza dell'atto scritto solo nei casi di cui all'art. 1350 cod. civ. ed alle norme richiamate dallo stesso articolo, con la conseguenza che la necessità della Forma scritta riguarda solo il conferimento e si estende a tutto il contratto sociale solo nel caso in cui il bene, per il cui conferimento è necessario l'atto scritto, sia essenziale al raggiungimento del fine sociale. (principio enunciato in relazione ad una fattispecie in cui il conferimento riguardava i diritti derivanti da un contratto preliminare di acquisto di immobile da parte di un socio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)