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Sez. L, Sentenza n. 7291 del 28/09/1987 (Rv. 455374 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA MINIMA DI CINQUE MENSILITÀ - INDEROGABILITÀ - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1987-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455374-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA MINIMA DI CINQUE MENSILITÀ - INDEROGABILITÀ - PRESUPPOSTO.*

A norma dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, la penalità a titolo risarcitorio, prevista in favore del lavoratore licenziato illegittimamente, nella misura minima di cinque mensilità deve essere intesa nel senso che tale minimo predeterminato, per il quale la retribuzione funge solo da parametro del risarcimento dovuto, è in ogni caso assicurato al lavoratore, essendo il danno correlativo assistito da una presunzione assoluta. (V 2624/86, mass n 445701; (V 4088/83, mass n 429048).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)