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Sez. 3, Sentenza n. 2589 del 08/07/1976 (Rv. 381381 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - POTERI DELL'INTERVENTORE - CONTESTAZIONE DELLA RESPONSABILITA DEL CONVENUTO ISTANTE - INTERDIPENDENZA DELLA CAUSA PRINCIPALE E DI QUELLA DI GARANZIA - CONSEGUENZE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA ALLA RIVALSA - ESTENSIONE AL RAPPORTO PRINCIPALE - LEGITTIMAZIONE DEL TERZO.*
Stato
decisa il 1976-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381381-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - POTERI DELL'INTERVENTORE - CONTESTAZIONE DELLA RESPONSABILITA DEL CONVENUTO ISTANTE - INTERDIPENDENZA DELLA CAUSA PRINCIPALE E DI QUELLA DI GARANZIA - CONSEGUENZE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA ALLA RIVALSA - ESTENSIONE AL RAPPORTO PRINCIPALE - LEGITTIMAZIONE DEL TERZO.*

Quando il terzo chiamato in garanzia non si limiti a contestare di essere tenuto alla garanzia stessa, ma neghi la responsabilita del convenuto principale che ha chiesto di esser da lui rilevato, l'interdipendenza che si determina tra le due cause - quella principale e quella di garanzia - legittima il terzo ad investire con l'impugnazione anche il rapporto principale, al fine di rimuovere la pronuncia che si pone come premessa necessaria della sua condanna alla rivalsa in favore del garantito. (V 2588/76, mass n 381380).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)