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Sez. 6, Sentenza n. 11493 del 21/10/2013 Ud. (dep. 10/03/2014) Rv. 259492 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Gratuità della prestazione abusiva - Irrilevanza - Consenso del beneficiario della prestazione - Efficacia esimente - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259492-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Ai fini della configurabilità del delitto di esercizio abusivo della professione, non assume rilievo la gratuità della prestazione professionale e non produce effetto esimente il consenso del destinatario della prestazione, poiché i risvolti patrimoniali dell'abusiva attività professionale sono estranei alla struttura della fattispecie e l'interesse collettivo tutelato (incentrato sul controllo preventivo dei requisiti per l'esercizio di professioni connotate da più o meno elevato spessore tecnico) è indisponibile dal privato. (Fattispecie relativa al patrocinio abusivamente esercitato dalla ricorrente, a titolo gratuito, in una causa civile promossa dalla madre).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 50, Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)