Sez. 3 - , Sentenza n. 24529 del 05/10/2018 (Rv. 651137 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - PRINCIPALE | Facoltà di intervento “rebus sic stantibus” - Art. 268, comma 2, c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - PRINCIPALE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 2, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal momento che la necessità per il terzo, che intervenga in un processo già iniziato, di parteciparvi "rebus sic stantibus", senza poter incidere sullo sviluppo delle fasi processuali, non costituisce ostacolo alla tutela effettiva del suo diritto, essendogli consentito di far valere le proprie ragioni, in condizione di piena eguaglianza con le altre parti, mediante la proposizione di un autonomo giudizio o dell'opposizione ex art. 404 c.p.c..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)