Sez. L, Sentenza n. 17058 del 12/11/2003 (Rv. 568126 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Giustificazione del recesso - Accertamenti del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al rifiuto del lavoratore di sottoporsi a visita medica interna, motivato dalla convinzione che tale pretesa fosse illegittima.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il giudice del merito, adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento per giusta causa, deve necessariamente procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della mancanza del lavoratore; e tale valutazione - che si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata e logica - va condotta non già in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, non solo inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto, ma anche tenendo conto della natura del fatto contestato, da esaminare non solo nel suo contenuto obiettivo ma anche in quello soggettivo e intenzionale, nonché di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ. - richiamato dall'art. 1 della legge n. 604 del 1966 - alla fattispecie concreta (in applicazione di tal principio di diritto, la S.C. ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza di merito, che non aveva tenuto adeguato conto del fatto che il dipendente aveva rifiutato di sottoporsi alla visita medica interna, disposta dal datore di lavoro Ferrovie dello Stato, nel convincimento che la pretesa di farlo visitare da parte di medici interni alla struttura fosse illegittima, convincimento giustificato dalla ritenuta contrarietà della norma che prevedeva tale possibilità - art. 24 sesto comma della legge 17 maggio 1985, n.210 - con le norme costituzionali, non pretestuosa né palesemente infondata in quanto analoga questione di costituzionalità era già stata sottoposta all'esame della Corte costituzionale).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 24 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)