Sez. L, Sentenza n. 13883 del 23/07/2004 (Rv. 574932 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Proporzionalità tra licenziamento e fatto addebitato - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Criteri - Elemento soggettivo - Rilevanza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il giudice del merito, adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento disciplinare, deve necessariamente procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla mancanza del lavoratore; tale valutazione, anche quando si sia in presenza di condotte penalmente rilevanti, deve svolgersi con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, dovendo tenere conto sia del fatto nel suo contenuto obiettivo, sia dell'elemento soggettivo e intenzionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente l'elemento soggettivo sulla base della dichiarazione del lavoratore di avere agito "con lucida follia", desumendo da ciò che egli aveva compiuto degli atti folli, ma con coscienza e volontà, senza peraltro considerare la documentazione medica prodotta, significativa sul punto, e senza disporre la sollecitata consulenza tecnica, non tenendo così conto che erano in discussione proprio la capacità di comprensione e l'equilibrio del lavoratore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)