Sez. 1, Sentenza n. 1674 del 05/06/1971 (Rv. 352125 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - CONCESSIONE RECIPROCA DI SUPERFICIE TRA COMPROPRIETARI DI UNA AREA - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - CONCESSIONE RECIPROCA DI SUPERFICIE TRA COMPROPRIETARI DI UNA AREA - INAPPLICABILITA.*
La Costituzione del diritto di superficie realizza un trasferimento di diritti e cioe un 'acquistò solo quando tale diritto sorge su cosa completamente altrui, dalla quale viene distaccata una componente di quel complesso di facolta, che spetta al proprietario del bene immobile, per essere attribuita ad altri. Ma cio non si verifica tra partecipanti alla comunione, perche, in tal caso, ciascuno di essi non si vede trasferire un diritto che prima non aveva ma vede trasformare in un determinato e quantificato diritto di superficie il suo diritto che si estendeva, in modo potenziale, su tutta la cosa indivisa ed era limitato solo dal concorso delle altre quote ideali. Questa trasformazione del diritto non si concreta in una divisione, cioe nell'attribuzione di una quota materiale, bensi nella sostituzione della quota ideale con altra porzione di diritto, anch'essa ideale, sebbene delimitata da precisi riferimenti quantitativi e spaziali. Essa, peraltro, non importa trasferimento del diritto sull'area da un soggetto ad altro soggetto, onde non possono alla medesima applicarsi le agevolazioni di cui all'art 14 della legge 2 luglio 1949, n 408. (Conf 2297'68, mass n 334593).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Cod. Civ. art. 952
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)