Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/10/2001 (Rv. 549887 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE | Del difensore munito di mandato - Autenticazione della firma apposta alla procura - Mancanza nella copia notificata - Immediata inammissibilità del ricorso - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE
La mancanza della firma dei difensori e della firma di autenticazione della procura speciale nella copia notificata del ricorso non costituisce causa di immediata inammissibilità dello stesso, perché l'altra parte deve rilevarlo con il controricorso e il ricorrente può dimostrare che l'originale dell'atto recava la sottoscrizione del difensore e l'autentica della firma della parte che aveva conferito la procura prima che l'atto fosse notificato, servendosi di idonei elementi di presunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)