Sez. 1, Sentenza n. 25013 del 24/11/2006 (Rv. 593286 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Relativa domanda - Proposizione in primo grado al Tribunale unitamente a domanda di risarcimento per occupazione appropriativa - Statuizione del giudice di primo grado su entrambe le domande - Incompetenza sulla domanda di indennità di occupazione legittima - Appello - Riproposizione in appello di autonoma domanda - Determinazione "ex novo" della Corte d'appello - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
In sede di appello di sentenza del Tribunale che abbia liquidato il danno da occupazione appropriativa e insieme determinato l'indennità per il periodo di occupazione legittima, non può la Corte d'appello dichiarare la propria incompetenza a esaminare in grado di appello le questioni dedotte dalle parti in relazione all'indennità di occupazione, sul presupposto che quest'ultima rientra nella propria competenza solo quale giudice di unico grado adito con opposizione alla stima dell'indennità, ma in presenza, comunque, della domanda dell'interessato, che si proceda "ex novo" alla determinazione dell'indennità, deve provvedere in tale qualità sulla richiesta.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)