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Sez. 1, Sentenza n. 11322 del 27/05/2005 (Rv. 581142 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Relativa domanda - Proposizione in primo grado al Tribunale unitamente a domanda di risarcimento per occupazione appropriativa - Statuizione del giudice di primo grado su entrambe le domande - Dichiarazione di incompetenza sulla domanda di indennità di occupazione legittima - Riproposizione in appello di autonoma domanda - Ammissibilità - Appello incidentale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581142-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

Proposte contestualmente, davanti al tribunale, domande di risarcimento del danno da occupazione appropriativa e di determinazione dell'indennità d'occupazione legittima, e dichiarata la seconda inammissibile, per configurarsi riguardo ad essa la competenza della corte d'appello (in unico grado), ben può, davanti a quest'ultima, resistendo all'appello da altri proposto avverso la statuizione concernente il risarcimento, contestualmente riproporsi domanda per la determinazione dell'indennità, per la quale, non essendo richiesta la forma dell'appello incidentale, è sufficiente il generico richiamo alle conclusioni in primo grado.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)