Sez. L - , Ordinanza n. 27384 del 29/10/2018 (Rv. 650990 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Benefici contributivi da esposizione all'amianto - Domanda amministrativa - Necessità - Proposizione nel corso del giudizio di primo grado - Rilevanza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
La domanda di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto all'ente competente proposta solo nel corso del giudizio di primo grado non è idonea ad evitare l'inammissibilità di quella giudiziale, perché la domanda amministrativa, in quanto elemento costitutivo del diritto, deve precedere ed è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)