diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 14869 del 03/08/2004 (Rv. 575192 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Mancato deposito della sentenza impugnata - Improcedibilità dell'appello - Esclusione in base all'art. 348 cod. proc. civ. nuovo testo.
Stato
decisa il 2004-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575192-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE

Nel vigore del nuovo testo (introdotto dall'art. 54 della legge n. 353 del 1990) dell'art. 348 cod. proc. civ., che non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione del fascicolo di parte - e quindi della sentenza impugnata - nella prima udienza (ancorché il deposito del fascicolo e della sentenza impugnata siano comunque prescritti dal combinato disposto degli artt. 165, 359 e 347 cod. proc. civ.), e considerato il principio di tassatività delle cause di improcedibilità, deve ritenersi che la mancanza in atti della sentenza impugnata non implichi comunque la possibilità di una declaratoria di improcedibilità dell'appello, tanto meno nel rito del lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)