Sez. 2, Sentenza n. 11201 del 28/08/2000 (Rv. 539781 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE | Improcedibilità per mancato deposito della sentenza impugnata - Relativa pronuncia resa anteriormente al 30 aprile 1995 - Legittimità - Limiti - Motivato accertamento dell'indispensabilità del documento - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE
Anche nel vigore dell'art. 348 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche apportatevi dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990 n. 353, il giudice di secondo grado non può dichiarare l'improcedibilità dell'appello per il mancato deposito della sentenza di primo grado senza fornire alcuna motivazione in ordine all'indispensabilità del documento ai fini della decisione della controversia, atteso che il secondo comma dell'art. 348 cit. stabilisce l'improcedibilità dell'appello per il mancato deposito della sentenza impugnata solo ove la sentenza stessa sia, secondo il motivato accertamento del giudice del merito, indispensabile ai fini della decisione del gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)