Sez. L, Sentenza n. 3558 del 11/11/1974 (Rv. 372073 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE DEL GIUDICE D'APPELLO ALLE CONCLUSIONI DI UNO ANZICHE D'UN ALTRO DEI CONSULENTI - CONFUTAZIONE ESPLICITA DELLE ARGOMENTAZIONI DELL'ALTRO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE DEL GIUDICE D'APPELLO ALLE CONCLUSIONI DI UNO ANZICHE D'UN ALTRO DEI CONSULENTI - CONFUTAZIONE ESPLICITA DELLE ARGOMENTAZIONI DELL'ALTRO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il giudice di secondo grado, quando ritiene di dovere uniformare la propria decisione al parere di uno dei consulenti che diverga da quello di un altro, non e tenuto a compiere una previa analitica confutazione dei rilievi e degli argomenti posti a sostegno delle proprie conclusioni dal tecnico dal quale dissenta, dovendosi tale confutazione ritenersi implicita nell'avere uniformato la pronuncia alle conclusioni poste a sostegno della consulenza accolta. (Conf 1371'71, mass n 351622).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)