Sez. L, Sentenza n. 1712 del 17/02/1988 (Rv. 457722 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - INQUADRAMENTO SPETTANTE AD UN LAVORATORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - COMPARAZIONE CON LE MANSIONI SVOLTE DA ALTRI LAVORATORI CON IL LORO INQUADRAMENTO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD INQUADRAMENTO DI UN DIPENDENTE DELL'ENEL.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - INQUADRAMENTO SPETTANTE AD UN LAVORATORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - COMPARAZIONE CON LE MANSIONI SVOLTE DA ALTRI LAVORATORI CON IL LORO INQUADRAMENTO - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD INQUADRAMENTO DI UN DIPENDENTE DELL'ENEL.*
La Determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore subordinato deve essere effettuata non già sulla base di una comparazione con le mansioni svolte da altri lavoratori e con l'inquadramento a costoro attribuito, ma sulla scorta dello accertamento delle mansioni da lui effettivamente svolte nonché del riferimento delle medesime alle previsioni contrattuali concernenti le qualifiche, restando la relativa valutazione del giudice del merito incensurabile in Sede di legittimità, ove sorretta da motivazione immune da vizi e da violazioni dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, la quale aveva escluso il diritto del ricorrente alla rivendicata qualifica AS, ritenendo in particolare che l'attribuzione al medesimo, dall'e.N.E.L. inquadrato in cat. A1, di mansioni ulteriori, rispetto a quelle proprie di tale qualifica, con assegnazione di più sottoposti e di maggiori responsabilità, fosse irrilevante ai fini del conseguimento della superiore qualifica pretesa, non essendo tali circostanze idonee a conferire alle funzioni del lavoratore quella "maggiore importanza" - sotto il profilo dell'ampiezza e della natura delle funzioni stesse o delle dimensioni della struttura cui era assegnato - la quale, ai sensi dell'art. 17 del C.C.n.L. 1 agosto 1979 per i dipendenti dell'e.N.E.L., distingueva la cat. AS da quella A1, immediatamente inferiore). (V 7164/86, mass n 449240; (V 436/86, mass n 444047; (V 1618/82, mass n 419447).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)