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Sez. L, Sentenza n. 7164 del 03/12/1986 (Rv. 449240 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIA E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - INQUADRAMENTO SPETTANTE AD UN LAVORATORE - OBBLIGHI DEL GIUDICE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449240-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIA E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - INQUADRAMENTO SPETTANTE AD UN LAVORATORE - OBBLIGHI DEL GIUDICE - CRITERI.*

Per stabilire quale sia la qualifica spettante al lavoratore subordinato ex art. 2103 cod. civ. il giudice deve innanzi tutto procedere all'accertamento in fatto dell'attività lavorativa da questi svolta in concreto; deve quindi individuare le qualifiche in astratto previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva ed infine deve procedere alla comparazione tra le mansioni svolte e quelle contemplate dalla qualifica applicabile. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - procedendo all'interpretazione dell'ordinamento interno del personale del Banco di Napoli - aveva ritenuto che spettasse la qualifica di sostituto avvocato di settimo grado - e non già quella di avvocato di sesto grado o di Vice-avvocato di quinto grado - al dipendente addetto all'ufficio legale le cui mansioni consistevano nell'istruttoria di pratiche di mutuo con la formulazione di un parere finale). (V 439/86, mass n 444047; (V 30/86, mass n 443671).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)