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Sez. 1, Sentenza n. 5486 del 02/11/1995 Cc. (dep. 24/01/1996) Rv. 203419 - 01

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere | Inammissibilità dell'istanza per riproposizione di analoga istanza già rigettata - Allegazione di peggioramento delle condizioni di salute già precarie evidenziate nella prima domanda - Inammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203419-01

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere

Non costituisce mera riproposizione di istanza già rigettata, e pertanto non può essere dichiarata inammissibile, né de plano, né in contraddittorio, la domanda di sospensione dell'esecuzione della pena e di detenzione domiciliare fondata sulla circostanza dell'aggravamento delle condizioni di salute rispetto al momento di presentazione della prima richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)