Sez. 5 - , Ordinanza n. 4639 del 21/02/2020 (Rv. 657346 - 03)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Buona fede dell’importatore - Sussistenza in astratto - Valore di esimente - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di dazi doganali, la buona fede dell'importatore, quand'anche sussistente in astratto, non ha valore esimente in "re ipsa" in quanto: a) ex art. 904 del Reg. CEE n. 2454 del 1993, non può procedersi a sgravi o rimborsi all'importazione a seguito della presentazione, anche in buona fede, di certificati falsi, falsificati o irregolari; b) la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa, ex art. 199 Reg. cit., con riguardo all'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione, all'autenticità dei documenti acclusi e all'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al regime considerato; c) vige il principio secondo cui la Comunità non è tenuta a sopportare le conseguente pregiudizievoli dei comportamenti scorretti dei fornitori degli importatori.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 199, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 904, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)