diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 33314 del 17/12/2019 (Rv. 656392 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Esimente della buona fede dell’importatore - Art. 220 del regolamento n. 2913 del 1992 - Valenza -Presupposti - Errore incolpevole derivante da comportamento attivo delle autorità doganali - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656392-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore, richiesto dall'art. 220, paragrafo 2, lett. b), del regolamento CEE n. 2913 del 1992 a fini dell'esenzione della contabilizzazione "a posteriori", non ha valenza "in re ipsa", ma solo in quanto sia riconducibile a situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assumere rilievo scriminante, deve essere in ogni caso imputabile al comportamento attivo delle autorità doganali, non rientrandovi quello indotto dalle dichiarazioni inesatte dello stesso operatore. (Nella specie, l'autorità doganale tunisina, vincolandolo al regime di traffico di perfezionamento attivo ex artt. 14 e ss. del Codice doganale comunitario, aveva rilasciato il certificato attestante la qualità extravergine dell'olio importato, risultato invece di qualità inferiore, in quanto olio vergine, all'esito dei controlli effettuati su campioni prelevati all'arrivo in dogana).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)