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Sez. 1, Sentenza n. 203 del 28/01/1972 (Rv. 355999 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA- RIFERIMENTO ALL'INTRINSECA NATURA ED AL RISULTATO ECONOMICO DELL'ATTO.*
Stato
decisa il 1972-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355999-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA- RIFERIMENTO ALL'INTRINSECA NATURA ED AL RISULTATO ECONOMICO DELL'ATTO.*

L'art 8 della legge di registro non impone di stare al contenuto letterale del documento, bensi di valutarne, anche in contrasto con la Forma apparente, l'intrinseca natura e gli effetti che esso e destinato a produrre, con la considerazione del risultato economico al cui conseguimento esso e idoneo. (Conf 1850'70, mass n 347838; 1698'70, mass n 347641).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)