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Sez. 3, Sentenza n. 1686 del 13/12/1995 Ud. (dep. 14/02/1996) Rv. 204725 - 01

Comunicazioni pubbliche (telecomunicazioni) - Radiocomunicazioni - In genere | Depenalizzazione del reato di cui all'art. 195, comma secondo, d.P.R. n. 156 del 1973 - Art. 4, comma primo, legge n. 561 del 1993 - Efficacia retroattiva delle nuove ipotesi di illecito amministrativo - Trasmissione degli atti all'autorità competente - Necessità.
Stato
decisa il 1995-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204725-01

Comunicazioni pubbliche (telecomunicazioni) - Radiocomunicazioni - In genere

Il legislatore, nel depenalizzare il reato di cui all'art. 195, comma secondo, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, limitatamente alla installazione o esercizio di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione, all'art. 4, comma primo, della legge 28 dicembre 1993, n. 561 attribuisce efficacia retroattiva alle nuove ipotesi di illecito amministrativo rendendo applicabile la relativa sanzione anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge, purché il processo non sia definito con sentenza irrevocabile. Inoltre l'art. 4, comma secondo, richiama, per quanto non disposto, la normativa fondamentale sulla depenalizzazione prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e, quindi, anche l'art. 41, relativo alla trasmissione degli atti all'Autorità competente (che la S.C. ha disposto, annullando senza rinvio la sentenza limitatamente alla mancata trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa).

Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 art. 195 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41, Legge 28/12/1993 num. 561 art. 1 lett. G, Legge 28/12/1993 num. 561 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/1993 num. 561 art. 4 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)