Sez. 3, Sentenza n. 11377 del 11/05/2010 (Rv. 613347 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Fondi assegnati da enti di sviluppo fondiario - Atti di disposizione - Diritto di prelazione e riscatto del proprietario confinante - Esercizio - Condizioni - Contiguità fisica e materiale dei fondi - Necessità - Fondamento - Mera contiguità funzionale - Irrilevanza - Conseguenze - Fondi separati da un corso d'acqua ovvero da ostacoli materiali di proprietà aliena - Diritto di prelazione e riscatto - Configurabilità - Esclusione.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE
Il diritto di prelazione e riscatto previsto dall'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379 in favore dei coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti in caso di alienazione di terreni assegnati da enti di sviluppo fondiario, perseguendo la medesima finalità di quello previsto dall'art. 7 della legge n. 817 del 1971, spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, caratterizzati, cioè, da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale, ovvero esteriorizzata mediante muri, siepi, recinzioni o altri segnali), e non già da contiguità meramente funzionale, ossia di fondi separati, ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria; ne consegue che devono essere considerati non confinanti i fondi separati da un corso d'acqua di proprietà pubblica, nonchè da attrezzature fisse per la distribuzione dell'acqua ovvero da ostacoli materiali come canali di proprietà aliena.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)