Sez. 3, Sentenza n. 1191 del 19/01/2007 (Rv. 598203 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Condizioni - Contiguità fisica e materiale dei fondi - Necessità - Fondamento - Mera contiguità funzionale - Irrilevanza - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della legge n. 817 del 1971, spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, caratterizzati, cioè, da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale, ovvero esteriorizzata mediante muri, siepi, recinzioni o altri segnali), e non già da contiguità meramente funzionale (come nel caso di fondi separati da strada interpoderale o vicinale, aia comune, torrente ecc.), pur se suscettibili di essere accorpati in un'unica azienda agraria. (Nell'affermare il suindicato principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito limitatasi, con affermazioni apodittiche e di stile, ad una mera "descrizione della situazione dei fondi", senza precisare le ragioni per le quali gli stessi dovessero considerarsi "fisicamente e materialmente contigui", pur in presenza di una strada e di un dislivello tra i due terreni).
Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)