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Sez. 3, Sentenza n. 1106 del 20/01/2006 (Rv. 586536 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Condizioni - Contiguità fisica e materiale dei fondi - Necessità - Fondamento - Mera contiguità funzionale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586536-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della legge n. 817 del 1971, spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, ovvero caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione, con la conseguenza che deve escludersi la configurazione di tale "contatto" ove i due fondi (come nella specie) abbiano "in comune" esclusivamente un "punto" ideale. Il predetto requisito della contiguità reale risponde, infatti, allo scopo perseguito dal legislatore con la predetta disposizione, che è quello di facilitare la formazione della piccola proprietà contadina mediante l'accorpamento di fondi finitimi per la migliore redditività dei medesimi.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)