Sez. 5, Sentenza n. 1030 del 28/01/2002 (Rv. 551904 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - NUOVI DOCUMENTI | Produzione tardiva - Preclusione ex art. 52, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972 - Contrasto con art. 19 - bis d.P.R. n. 636 del 1972 - Esclusione - Non volontarietà dell'originaria sottrazione dei documenti - Deduzione - Operatività della preclusione - Esclusione - Prova - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DEL RICORSO - NUOVI DOCUMENTI
In tema di contenzioso tributario, per superare la preclusione probatoria posta dall'art. 52, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, richiamato dall'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 [ il quale stabilisce che non possono essere prese in considerazione, a favore del contribuente, i documenti che, in sede di accesso, non sono stati acquisiti, in quanto sottratti da questi al controllo, ed il quale non si rivela in contrasto con l'art. 19 - bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - il quale in via generale consente la produzione innanzi alle Commissioni tributarie di documenti originariamente non prodotti dal contribuente - in quanto quest'ultima disposizione va intesa nel senso che il potere per il contribuente di produrre documenti sussiste sempre e solo nei limiti in cui egli non sia incorso in decadenza ] il contribuente può anche addurre la non volontarietà della sottrazione originaria della documentazione poi tardivamente prodotta, ma deve provare il proprio assunto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 5, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)