Sez. 1, Sentenza n. 7161 del 24/06/1995 (Rv. 493071 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Libri, scritture e documenti - Esibizione - Rifiuto - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
Il divieto di prendere in considerazione ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa i libri, scritture e documenti di cui si è rifiutata l'esibizione, previsto dal quinto comma dell'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (applicabile ex art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 anche agli accertamenti delle imposte sui redditi) deve ritenersi operante non solo nell'ipotesi di rifiuto (per definizione "doloso") dell'esibizione, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere o sottragga all'ispezione i documenti in suo possesso, ancorché non al deliberato scopo di impedirne la verifica, ma per errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative, ecc.) e, quindi, per colpa. La disposizione del quinto comma dell'art. 52 del d.P.R. n.633 del 1972 si applica, per dettato espresso, anche nell'ipotesi prevista dal successivo comma decimo (aggiunto dall'art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973) e, quindi, anche se l'ispezione dei documenti sia stata impedita non direttamente dal contribuente, ma dalla (diversa) persona che li detiene, nel qual caso il contribuente risponde (nel senso che subisce il divieto di cui sopra) per semplice "culpa in eligendo".
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)