Sez. L, Sentenza n. 3409 del 20/07/1989 (Rv. 463429 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - CANCELLAZIONE DELL'AGENTE DAL RUOLO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - SOMME PERCEPITE A TITOLO DI PROVVIGIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO SULL'OBBLIGO DI RESTITUZIONE - SUSSISTENZA.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - CANCELLAZIONE DELL'AGENTE DAL RUOLO DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - SOMME PERCEPITE A TITOLO DI PROVVIGIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO SULL'OBBLIGO DI RESTITUZIONE - SUSSISTENZA.*
In caso di sopravvenuta nullità del contratto di Agenzia per la cancellazione del prestatore d'opera dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, non è applicabile in favore di tale soggetto la disposizione dell'art. 2034, comma primo, cod. civ. e pertanto il medesimo (cosiddetto agente abusivo) non ha diritto di ritenere le somme corrispostegli dal preponente a titolo di provvigioni per gli affari promossi in esecuzione del contratto nullo, qualora lo stesso proponente ne abbia richiesto la restituzione a norma dell'art. 2033 cod. civ.. (V 1613/89, mass n 462399; (V 2893/88, mass n 458480; (V 4681/87, mass n 453331; (V 4276/87, mass n 453032; (V 5550/84, mass n 437221; (V 3833/77, mass n 387504).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2034, Legge 12/03/1968 num. 316 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)