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Sez. L, Sentenza n. 2893 del 12/04/1988 (Rv. 458480 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - AGENTE NON ISCRITTO NELL'APPOSITO RUOLO - DIRITTO A COMPENSO EX ART. 2124 COD. CIV. - ESCLUSIONE - ISCRIZIONE SUCCESSIVA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INVALIDO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458480-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - AGENTE NON ISCRITTO NELL'APPOSITO RUOLO - DIRITTO A COMPENSO EX ART. 2124 COD. CIV. - ESCLUSIONE - ISCRIZIONE SUCCESSIVA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INVALIDO - IRRILEVANZA - LIMITI.*

L'art. 2126, primo comma, cod. civ. - secondo il quale la nullità del contratto di lavoro, salvo che derivi da illiceità dell'oggetto o della causa, non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione - non può essere invocato al fine di riconoscere il diritto a compenso per attività di Agenzia espletata in forza di contratto affetto da nullità in quanto stipulato, in violazione dell'art. 9 della legge n. 316 del 1968, da agente non iscritto nell'apposito ruolo, ancorché il relativo rapporto presenti i connotati di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. atteso che l'assimilazione di questo al rapporto di lavoro subordinato è limitata a specifici e diversi istituti, senza che la citata disposizione dell'art. 2126 cod. civ., dettata soltanto per il lavoro subordinato, ed avente carattere eccezionale nella sua interezza e non solo nella parte concernente la salvaguardia degli effetti del rapporto diversi ed ulteriori rispetto a quelli strettamente economici, possa trovare applicazione neppure in via analogica. Peraltro l'esclusione del diritto dell'agente al compenso, non trova deroga nell'ipotesi in cui egli abbia conseguito l'iscrizione dopo la stipulazione del contratto invalido ai sensi del citato art. 9, con riguardo all'attività (di Agenzia) posteriore all'iscrizione, ove risulti che tale attività sia riconducibile a quel contratto, non avendo le parti proceduto, una volta venuta meno l'inosservanza dell'art. 9 della legge n. 316 del 1968, alla stipulazione di un nuovo (e valido) contratto. (V 6730/83, mass n 431442; (V 6729/83, mass n 431442; (Conf 3473/87, mass n 452470; (Conf 2802/87, mass n 451925; (Conf 58/85, mass n 438257; (contra 4681/87, mass n 453331; (contra 2267/86, mass n 445414; (contra 867/86, mass n 444395).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Legge 12/03/1968 num. 316 art. 1, Legge 12/03/1968 num. 316 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)