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Sez. 6, Sentenza n. 1881 del 27/11/2008 Cc. (dep. 19/01/2009) Rv. 242403 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - MISURE COERCITIVE E SEQUESTRO | Decreto di estradizione - Adozione di misura coercitiva - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242403-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - MISURE COERCITIVE E SEQUESTRO

In tema di estradizione per l'estero, una volta emesso dal Ministro della giustizia il decreto di estradizione, è consentita l'applicazione di una misura coercitiva nei confronti dell'estradando ai fini della sua materiale consegna allo Stato istante, a nulla rilevando che una precedente misura sia stata dichiarata cessata per decorrenza dei termini di cui all'art. 714 cod. proc. pen.. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che l'adozione della misura in questa fase è volta esclusivamente a dare attuazione alle concrete modalità della consegna, senza che possano rilevare le esigenze cautelari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)