Sez. U, Ordinanza n. 12907 del 13/06/2011 (Rv. 617450 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Rapporto di lavoro sorto ed eseguito all'estero - Criterio generale di radicamento della giurisdizione - Domicilio o residenza in Italia del convenuto - Rilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di rapporto di lavoro, sorto ed eseguito all'estero, assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, il dato oggettivo del domicilio o della residenza in Italia del convenuto, a prescindere dalla nazionalità. (Cfr. legge n. 218 del 1995, art. 3; Reg. CE n. 44/2001, art. 19).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)